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Associazione Italiana Laureati in Sicurezza ed Investigazione

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Corso di laurea in “Operatore della sicurezza e del controllo sociale”

 

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2003/20004

 

Approvato in commissione didattica del 16/07/2002

Approvato in Consiglio di Facoltà il 27/02/2003

        

 

Classe  XXXVI (Scienze sociologiche)                                

Facoltà Scienze Politiche, Forlì

 

 

Art. 1  Finalità

 

Ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l’autonomia didattica, il presente regolamento disciplina l’articolazione dei contenuti e le modalità organizzative di funzionamento del corso di laurea in “operatore della sicurezza e del controllo sociale” istituito presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Sede di Forlì e del percorso formativo per allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri istituito presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna – sede di Forlì in convenzione con la Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze.

 

 

Art.2  Obiettivi formativi specifici

 

I laureati nel corso di laurea per “operatore della sicurezza e del controllo sociale” devono:

·      possedere le competenze professionali e relazionali e le capacità essenziali per operare nel settore della sicurezza;

·      possedere adeguate conoscenze nell’ambito delle scienze criminologiche per saper analizzare i fenomeni criminosi che si realizzano nel territorio nazionale, senza trascurare le prospettive internazionali;

·     acquisire le competenze necessarie per svolgere un'attività che impone di saper gestire progredite strategie investigative, di controllo e di sicurezza orientate alla prevenzione della criminalità, tenendo conto della necessità di contribuire al benessere  della popolazione concorrendo alla crescita della qualità della vita;

·     disporre di un bagaglio culturale e tecnico a livello informatico e linguistico, tenendo conto che gli operatori della sicurezza e del controllo sociale devono agire nella prospettiva della globalizzazione.

 

 

Art. 3  Attività formative e insegnamenti

 

Le attività formative previste nel quadro generale dell’Ordinamento didattico, di cui si allega copia per memoria, e l’elenco degli insegnamenti sono descritti negli allegati 1, 2, 3, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

 

 

Art. 4  Coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati

 

I crediti assegnati nelle diverse attività formative tengono conto in modo coerente sia degli obiettivi formativi qualificanti la Classe di laurea, sia degli obiettivi formativi programmati per il Corso di studio.

 

Art. 5  Requisiti per l’accesso

 

Secondo quanto disposto dall’Ordinamento del corso di studio e coerentemente con il Regolamento Didattico di Ateneo (art.17, co.1) per accedere al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.

L’accesso è condizionato al superamento di un test a risposte multiple rivolto ad accertare la comprensione verbale di un testo, elementi di cultura generale e di capacità logico-matematica.

Per quanto riguarda il percorso formativo per gli allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, sono ammessi al primo anno di corso i vincitori del concorso per esami e titoli per l’ammissione al corso biennale allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

 

 

Art. 6  Curriculum offerto agli studenti e sua articolazione

 

Il piano didattico è descritto nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Il piano didattico definisce l’articolazione del piano di studi guidato e determina, coerentemente con gli obiettivi formativi del corso, il numero di crediti attribuiti a ogni attività formativa. Esso prevede, fatti salvi i vincoli dell’Ordinamento didattico del corso, alcuni margini di scelta orientata. Allo studente è consentito di esercitare alcune opzioni all’interno di insiemi di insegnamenti predeterminati. Gli studenti devono esercitare la scelta tra le opzioni previste entro il 31 ottobre secondo le modalità stabilite dal Consiglio di corso di studio.

Fatto salvo quanto previsto dall’Ordinamento didattico del corso, l’articolazione del piano didattico è suscettibile di modifiche nella fase di programmazione annuale della didattica. In particolare il Consiglio di corso di studio determina annualmente l’insieme delle discipline entro cui lo studente può esercitare le opzioni a lui consentite dal curriculum.

 

 

Art. 7  Programmazione didattica

 

Il Consiglio di corso di studio elabora annualmente il programma delle attività didattiche definendo l’articolazione del piano di studi guidato, individuando i docenti responsabili degli insegnamenti e delle diverse attività formative.

I docenti formulano proposte sui contenuti e le modalità di svolgimento delle attività didattiche e degli esami che saranno ratificate dal Consiglio.

Il Consiglio di corso di studio collabora con la facoltà, sentita la commissione didattica, nello stabilire la data iniziale e finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa.

Il Consiglio di corso di studio fornisce indicazioni alla facoltà circa la definizione degli orari dei singoli insegnamenti e i periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative per lo svolgimento degli esami.

Il Consiglio di corso di studio fissa annualmente il calendario delle prove finali e lo comunica alla facoltà per il necessario coordinamento, nel rispetto delle sessioni stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Le scadenze dell’attività di programmazione didattica saranno fissate nel rispetto delle esigenze di coordinamento della facoltà.

 

 

 

 

Art. 8  Modalità di svolgimento della didattica

 

Le forme di svolgimento della didattica possono comprendere:

-         lezioni frontali ;

-         esercitazioni;

-         attività di tutorato;

-         seminari;

-         attività di apprendimento delle lingue;

-         attività di laboratorio per acquisire competenze informatiche e di metodi quantitativi;

-         stages

 

Le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative saranno indicate dal docente e dai responsabili delle altre attività formative prima dell’inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente note tramite pubblicazione sulla Guida dello Studente e sulla pagina web della Facoltà

 

 

Art. 9  Propedeuticità e frequenza

 

E’ previsto l’obbligo di frequenza . Le frequenze alle lezioni e la partecipazione ai tirocini professionali sono obbligatorie per almeno 2/3 dell’orario previsto.

 

a)      L’esame di “Criminologia I” è propedeutico agli esami di “Criminologia II” e “Criminologia III”;

b)      L’esame di “Psicologia sociale” è propedeutico a quello di “Psicologia del lavoro”;

c)      L’esame di “Sociologia” è propedeutico a quelli di “Sociologia del lavoro” e “Sociologia della devianza”;

d)      L’esame di “Metodologia e tecnica della ricerca sociale” è propedeutico a quello di “Metodologia dell’indagine criminologica”;

e)      L’esame di “Organizzazione e comportamento giudiziario” è propedeutico a quello di “Istituzioni di diritto e procedura penale”.

 

Ogni anno il Consiglio di Corso di Laurea entro il 31 maggio rende operanti le propedeuticità nei casi in cui sia stato assicurato il coordinamento fra i contenuti degli insegnamenti, su proposta del Presidente, sentita la Commissione Didattica di Facoltà.

 

 

Art. 10  Curricula di durata diversa

 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 26) lo studente esprime all’atto dell’iscrizione la propria scelta per la durata programmata del percorso: durata normale pari a tre anni, durata breve non inferiore a due anni, durata lunga, non superiore a sei anni. Il 20 settembre dell’anno successivo verrà verificata la congruenza della scelta con i risultati conseguiti al fine di confermare oppure di modificare la scelta iniziale dello studente.

Per quanto riguarda il percorso formativo per allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri, la durata programmata è di due anni. 

Alla luce della consistenza numerica delle opzioni presentate per i diversi percorsi, il Consiglio di corso di studio individuerà forme di tutorato differenziate al fine di incentivare il buon esito dei percorsi di durata normale, e in ogni caso di minimizzare la durata dei percorsi.

 

 

Art. 11  Attività formative a scelta dello studente e piani di studio individuali

 

L’Ordinamento didattico del corso di studio indica il numero massimo di crediti assegnati alle attività formative lasciate alla libera scelta dello studente tra tutte quelle attivate o riconosciute dall’Ateneo, alla luce di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 18). La scelta deve essere effettuata all’atto della predisposizione del piano di studi guidato e sarà valutata e approvata dal Consiglio di corso di studio.

 

I piani di studio individuali sono sottoposti alle prescrizioni del Regolamento Didattico di Ateneo (art.18).

Essi devono essere accompagnati da congrua e dettagliata motivazione. Essi devono comunque prevedere sia il rispetto dell’Ordinamento che il rispetto dei requisiti che il piano di studi guidato previsto dall’art.6 del presente regolamento impone per le discipline di base e quelle caratterizzanti.

 

 

Art. 12  Esami e verifiche di profitto

 

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 24), ogni docente indica, prima dell’inizio di ogni anno accademico e contestualmente alla programmazione della didattica, le specifiche modalità di esame previste per il suo corso. Queste verranno rese tempestivamente note tramite pubblicazione sulla Guida dello Studente e sulla pagina web della Facoltà.

L’esame finale si svolge successivamente alla conclusione del corso nei periodi previsti per gli appelli d’esame, in date proposte dai docenti responsabili dei corsi o concordate con essi. La determinazione del calendario d’esami deve tenere conto delle specificità delle discipline e delle effettive modalità di svolgimento della didattica.

L’esame consiste in una prova individuale orale o scritta che mira ad accertare la maturità intellettuale del candidato e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia sulla quale verte l’esame. La prova orale può, comunque, essere preceduta da una prova scritta preliminare il cui esito condiziona l’ammissibilità all’orale (art. 24 comma 2, Regolamento Didattico di Ateneo, D.R. 12/10/2001, n. 294/46). 

Il calendario didattico approvato annualmente dal Consiglio di Facoltà determina i periodi di lezione e i periodi di svolgimento degli esami ivi comprese le prove intermedie quando previste.

 

 

Art. 13   Commissioni d’esame

 

Le commissioni d’esame sono costituite da due membri, di cui uno è il docente responsabile della disciplina o dell’attività. La composizione delle commissioni d’esame per ogni insegnamento è decisa dal Consiglio del corso di studio prima dell’inizio di ogni anno accademico. Per quanto riguarda le verifiche relative alle altre attività, e alle abilità informatiche, la certificazione del superamento della prova è demandato dal Consiglio del corso di studio a specifiche commissioni composte di due membri.

 

 

Art. 14   Contenuti e modalità di svolgimento della prova finale

 

La prova finale consiste nella discussione di una dissertazione scritta attraverso la quale verificare l’acquisizione delle conoscenze proposte nel corso di studi.

Le modalità di assegnazione della valutazione della prova finale e della votazione complessiva sono stabilite con una delibera del Consiglio di Facoltà.

Art. 15  Composizione e funzionamento delle commissioni per la prova finale.

 

La composizione della Commissione è di 5 membri, di cui almeno 3 docenti di ruolo con incarico di insegnamento presso il corso di laurea. Alla luce della consistenza dei flussi dei laureandi il Consiglio di corso di studi provvederà a individuare le modalità organizzative più opportune per lo svolgimento della prova, eventualmente delegando alla facoltà l’organizzazione della seduta dedicata alla proclamazione.

 

 

Art. 16 Certificato che riporta il curriculum.

 

Il Consiglio del corso di studio determina i contenuti minimi del supplemento al diploma previsto dal Regolamento quadro e recepito dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 5), e ne certifica la corrispondenza ai modelli adottati dai paesi europei.

 

 

Art. 17   Riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio. 

 

Il Consiglio di corso di studio può riconoscere, integralmente o parzialmente, i crediti ottenuti in classi diverse dalla XXXVI purché tali crediti siano compatibili con l’ordinamento del presente corso di studio.

 

 

Art. 18  Transizione dal vecchio al nuovo ordinamento. 

 

Gli studenti iscritti nell’indirizzo politico-sociale del Corso di laurea in Scienze Politiche, già esistente a Forlì, i quali manifestino l’intenzione di trasferirsi al Corso di Studio in “Operatore della sicurezza e del controllo sociale”si vedranno riconosciuti automaticamente tutti gli esami già superati con il relativo numero di crediti previsto dal nuovo ordinamento, purché tali esami siano ovviamente previsti nel nuovo Corso di studi.

            Per gli studenti provenienti da altri corsi di studio, il riconoscimento degli esami sostenuti sarà automatico nel caso di medesima denominazione rispetto a quelli offerti dal Corso. In caso di denominazioni difformi, l'eventuale riconoscimento verrà operato dalla Commissione piani di studio attraverso una valutazione attenta del contenuto delle attività formative svolte nel Corso di provenienza.

Il contenuto di ogni singolo piano di studio per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dovrà essere comunque approvato dalla Commissione piani di studio.

 

 

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