AILSI

Associazione Italiana Laureati in Sicurezza ed Investigazione

Corso della Repubblica, 79 47100 Forlì 

La laurea in Sociologia è equipollente a tutti gli effetti alle lauree in Scienze Politiche e Economia e Commercio.

- Legge 1076/1971, integrata dall'art. 1 della legge 757/1982 - L'equipollenza alla laurea in Economia e Commercio non dà però diritto all'iscrizione all'Albo professionale dei dottori commercialisti (Dpr. 1067/ '53). Per quanto riguarda l'ammissione ai concorsi pubblici, va ricordato che il Consiglio di Stato ha espresso il seguente parere: "La laurea in Sociologia, dichiarata equipollente a quelle in Scienze Politiche e in Economia e Commercio dalla legge 6 dicembre 1971 n. 1076, costituisce titolo valido per l'ammissione a concorsi nei quali sia richiesta una delle suindicate lauree, anche se il bando contenga la clausola che non sono ammessi titoli equipollenti, dovendo tale clausola essere interpretata nel senso non già che siano da escludere i titoli parificati ex lege alle lauree che danno accesso al concorso, ma che siano da escludere solo i titoli assimilabili in base a valutazione discrezionale dell'amministrazione" (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 1982, n. 342). La laurea in Sociologia consente la partecipazione agli esami di abilitazione e di concorso a cattedra nella scuola media superiore per la classe di concorso 36/A - "Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione" - (legge n. 757 del 15/10/'82 e successive modificazioni), purché nel piano degli studi seguito figuri un insegnamento di discipline filosofiche (Metodologia delle scienze sociali), un insegnamento di discipline psicologiche (Psicologia sociale) e un insegnamento di discipline pedagogiche (Pedagogia). La laurea in Sociologia è inoltre titolo valido di ammissione alla classe di concorso 19/A - "Discipline giuridiche ed economiche" - in quanto equipollente alla laurea in Scienze Politiche (legge n. 1076 del 6/12/'71 e legge n. 757 del 15/10/'82), purché conseguita entro l'A.A. 1993-94.

 


Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09-01-2001

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 dicembre 2000, n. 6350/4.7
Valenza ai fini dell'accesso al pubblico " Impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999."

 

L'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei adottato, ai sensi dell'art. 17 comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, nel definire i criteri generali dell'ordinamento degli studi dei corsi universitari ha indicato la nuova tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Universita', prevedendo titoli di primo livello denominati "laurea" (L) e di secondo livello denominati "laurea specialistica" (LS).

Considerato che i suddetti nuovi titoli di primo livello verranno rilasciati dagli atenei che hanno dato attuazione alla riforma, ai sensi della suindicata normativa, fin dall'anno accademico in corso, anticipando l'attuazione generalizzata della riforma degli studi universitari che avverra' nell'anno accademico 2001/2002, va segnalata l'esigenza anche sulla base di quanto puntualmente rappresentato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con nota del 14 dicembre 2000 prot. 4793/SG di definire le concrete prospettive ai fini occupazionali presso le amministrazioni pubbliche e di individuare la valenza dei nuovi titoli universitari quali requisiti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali e non dirigenziali nel pubblico impiego.

In considerazione dell'elevata e specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, le amministrazioni pubbliche in indirizzo dovranno individuare, quali requisiti per l'accesso previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come successivamente modificato ed integrato, fermo restando il valore dei titoli attualmente previsti, i seguenti titoli:

per i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 28, comma 2, lettera a), del citato decreto n. 29/1993, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il diploma di laurea, il diploma di laurea nelle classi coerenti con le professionalita' da selezionare;

per i non dipendenti di amministrazioni pubbliche ovvero per i dipendenti sprovvisti dei requisiti di servizio sopra indicati di cui all'art. 28, comma 2, lettera b), del decreto n. 29/1993, il diploma di laurea specialistica (LS), fermo restando il possesso di qualificazioni post universitarie previsto dallo stesso art. 28.

Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni C1, C2, C3 del comparto Ministeri, nonche' per l'accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall'art. 3 del citato regolamento ministeriale.

Roma, 27 dicembre 2000

Il Ministro della funzione pubblica: Bassanini